lunedì 5 ottobre 2015

NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER GLI IMMOBILI

Dal primo Ottobre è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE) per gli immobili, di seguito le principali novità.

A partire dal 1 Ottobre del 2015 è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica degli immobili che rappresenta una sorta di "carta di identità" energetica dell'edificio dove sono racchiuse tutte le caratteristiche energetiche dell'immobile.

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE
 Le classi energetiche non saranno più sette ma saranno dieci ed andranno sempre dalla A alla G con l'introduzione però di quattro livelli relativi alla classe A che sarà da A1 ad A4.
La valutazione prenderà in considerazione diversi aspetti che possiamo così riassumere:
- fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- qualità dell'involucro edilizio dell'edificio;
-  climatizzazione estiva.

CHI RICHIEDE L'APE E QUAL'E' LA DURATA?
 L'obbligo di richiedere l'attestato di prestazione energetica è a carico del proprietario oppure del costruttore in caso di nuova costruzione o ristrutturazione e deve essere rilasciato a cura di tecnico abilitato.
L'attestato di prestazione energetica ha , come quello precedente, una durata di dieci anni, tranne nel caso in cui l'immobile venga sottoposto a interventi di ristrutturazione o riqualificazione che vanno a modificare l'efficienza energetica, in questo caso sarà necessaria la redazione di un nuovo attestato.

SANZIONI
In caso di rilascio di attestazione non veritiera il professionista che l'ha redatta è punito con una sanzione che va da € 700,00 ad € 4200,00.
Se invece l'inadempienza è da parte del proprietario o del costruttore la sanzione parte da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 18.000,00.
Se invece l'attestazione manca in caso di vendita o locazione dell'immobile la sanzione applicata va da € 3.000,00 ad € 18.000,00 per il proprietario e da € 300,00 a € 1800,00 per il venditore a cui è stata affidata la vendita.

Inutile dire che, nello scenario attuale, l'APE diventa uno strumento fondamentale per ogni abitazione, soprattutto nel caso in cui si voglia vendere o affittare il proprio immobile. Senza considerare le sanzioni applicate che , in caso di inadempienze, potrebbero comportare un conto molto salato per chi le commette.
Dunque è necessario e fondamentale , come da qualche anno a questa parte, che il proprietario dell'immobile si applichi al fine di trovare un tecnico ABILITATO per la redazione dell'attestato, onde evitare spiacevoli e salate sorprese.

Per approfondimenti potete contattarmi presso l'ufficio di Rescaldina via Mozzoni nr. 1 oppure telefonicamente al numero 0331.020845.

Una buona giornata.
Christian Maisano
agente immobiliare
www.maisanoimmobiliare.it

fonte: quifinanza.it , centro studi CGN


lunedì 15 giugno 2015

IMU E TASI: COME SI CALCOLANO

Pagamento IMU e TASI, vediamo come si calcolano ed i relativi coefficienti.

Il 16 Giugno è il termine ultimo per il pagamento di Imu e Tasi e la modalità di calcolo è la stessa per entrambe le imposte: si parte dalla base imponibile, rivalutata con il coefficiente, a cui si applicano le aliquote stabilite dai comuni. La base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile.
L'aliquota massima arriva ad un massimo del 3 per mille(se prima casa) per la Tasi  e del 10,6 per mille per l'Imu(sempre se prima casa).
La normativa aveva stabilito che la somma tra le due  non poteva superare il massimo dell'aliquota già esistente relativa all'imposta municipale unica, in semplici parole se l'Imu vigente nel comune di residenza dovesse essere al massimo , la Tasi dovrebbe essere annullata.
In realtà non è così per via di un decreto legge che ha innalzato il massimo esborso all'11,4 per mille (come sempre solo agevolazioni per i contribuenti!).

BASE IMPONIBILE IMU E TASI:
La base imponibile per entrambe le imposte è la rendita catastale che va recuperata sul contratto di acquisto oppure facendo una visura catastale del Vostro immobile. La rendita viene poi rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile.

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE :
Per i fabbricati di gruppo A nel caso di abitazioni ed i fabbricati di categoria C/2 , C/6 e C/7 il coefficiente è pari a 160. Per quelli di categoria B,  C/3, C/4 e C/5 il coefficiente è pari a 140.
Per la categoria D/5 e A/10 il coefficiente è 80.
Per le categorie D(escluso D/5) e C/1 il coefficiente è pari a 65.
Anche la categoria la trovate sul contratto di acquisto dell'immobile oppure su una visura catastale dello stesso.

ALIQUOTE E DETRAZIONI:
Sui valori ottenuti dal calcolo  si applicano poi le aliquote e le detrazioni stabilite da ogni comune.
Se l'amministrazione municipale non ha emesso delibere variando i parametri, si può dividere per due quanto pagato nel 2014, sempre che non sia variata la propria condizione per l'accesso alle detrazioni e che non si sia entrati in possesso dell'immobile ad anno in corso(in questo caso bisognerà dividere gli importi per dodici mensilità e pagare solo quelle di cui si è usufruito). Questo per quanto concerne l'acconto, in quanto l'aggiornamento potrebbe arrivare prima del conguaglio ed i comuni hanno tempo fino al 21 di Ottobre.

Per ulteriori chiarimenti a riguardo non esitate a contattarmi al numero 0331-020845 oppure potete passare presso i miei uffici di Rescaldina via Giuseppe Mozzoni nr. 1.

Un saluto.
Christian Maisano
Agente e Consulente immobiliare
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte articolo: idealista . it news


lunedì 25 maggio 2015

AVETE DEGLI ANIMALI IN CASA? DI SEGUITO I BENEFICI FISCALI!

ECCO I BENEFICI FISCALI PER CHI HA ANIMALI IN CASA

Essere amanti degli animali e della loro compagnia è un piacere personale  e può esserlo anche sul piano fiscale.
La legge prevede infatti di scontare dall' irpef  il 19% delle spese sostenute per le cure veterinarie prestate a gatti, cani ed animali da compagnia in genere.
In fase di dichiarazione dei redditi è dunque molto importante sapere a quali detrazioni si ha diritto per il possesso e la conseguente assistenza dei propri animali domestici.

La detrazione è possibile entro un limite di spesa di Euro 387,34 con una franchigia di € 129,11 ed il limite complessivo comprende sia le prestazioni del medico veterinario che l'acquisto degli eventuali farmaci.
Nella pratica chi spende fino a € 129,11 non ottiene alcun beneficio fiscale, chi spende 387,34 € può detrarre il 19% di 258,23 € ( limite di spesa - franchigia).

La detrazione spetta ovviamente per le spese relative ad animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva .
Non spetta invece per gli animali detenuti illegalmente o per allevamento , consumo alimentare e per quelli utilizzati per attività illecite.

Per ulteriori approfondimenti a riguardo potete contattarmi al numero 0331-020845 oppure potete passare a trovarmi presso i miei uffici in Rescaldina, via Giuseppe Mozzoni nr. 1.
Un saluto.
Christian Maisano
agente immobiliare.
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte articolo: www.quifinanza.it



lunedì 23 marzo 2015

IMMOBILE ACQUISTATO CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: E' POSSIBILE AFFITTARLO?

IMMOBILE ACQUISTATO COME PRIMA CASA: SI PUO' AFFITTARE SENZA PERDERE I BENEFICI FISCALI?

Uno dei primi pensieri che preoccupa il proprietario di casa che acquista un immobile riguarda l'eventuale perdita delle agevolazioni usufruite per acquistare come prima casa in caso di locazione dell'immobile stesso.
A questo dubbio ha risposto però l'agenzia delle entrate, che ha chiarito che il contribuente può conservare i benefici sempre e quando si tratti del " primo acquisto".

Vediamo nel dettaglio la risposta rilasciata dall'agenzia delle entrate.
L'agenzia delle entrate con la circolare nr. 1/E del 2 Marzo 1994 è intervenuta sulla questione dichiarando che il contribuente che acquista un immobile e che usufruisce delle agevolazioni come prima casa può locarlo in un momento successivo senza decadere dalle agevolazioni stesse in quanto la locazione dell'immobile non comporta la perdità della proprietà dell'immobile stesso.
E' importante altresì segnalare però che , secondo alcuni uffici della agenzia delle entrate, la mancata perdita dei benefici avviene solo nel caso di "primo acquisto con le agevolazioni prima casa". 
Ciò significa che nel caso di acquisto con agevolazioni e successiva locazione non si perdono le agevolazioni ma se il primo immobile acquistato  viene venduto e ne viene riacquistato un altro, sempre con agevolazioni prima casa questo non potrà venire locato in quanto, risultando come secondo acquisto, comporterebbe la perdita delle agevolazioni ottenute.
Per ulteriori informazioni e/o dubbi non esitate a contattarmi o passate presso il nostro ufficio.
Un saluto.
Christian Maisano agente immobiliare
ufficio: Via G. Mozzoni nr.  1 20027 Rescaldina(MI)
Tel. 0331-020845

Articolo visionato su:  IDEALISTA NEWS

lunedì 16 marzo 2015

LE IMPOSTE DA PAGARE SULL'ACQUISTO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CASA

Acquisto di un immobile , quali sono le imposte da pagare in caso di prima e seconda casa?

Chi si accinge ad acquistare un immobile dovrà far fronte oltre al prezzo da corrispondere per l'acquisto dello stesso a tutta una serie di costi e imposte che variano a seconda del tipo di acquisto (prima o seconda casa) e del tipo di venditore( società, privato o società di costruzioni).



Di seguito vi presento un riassunto delle imposte da pagare nel caso di acquisto di immobile:
- ACQUISTO PRIMA CASA:
  • da privato: imposta di registro 2% sul valore catastale, imposta ipotecaria € 50,00 imposta catastale € 50,00;
  • da impresa costruttrice non esente iva: 4% IVA sul valore dichiarato , imposta di registro fissa € 200,00 , imposta ipotecaria fissa € 200,00 , imposta catastale fissa € 200,00 ;
  • da impresa costruttrice esente iva : imposta di registro 2% sul valore catastale, imposta ipotecaria fissa € 50,00 , imposta catastale fissa € 50,00 .
- ACQUISTO SECONDA CASA:
  • da privato: imposta di registro 9% sul valore catastale , imposta ipotecaria € 50,00 , imposta catastale € 50,00 ;
  • da impresa soggetta IVA : 10% IVA o 22% se immobile di lusso; imposta di registro, ipotecaria e catastale € 200,00 ciascuna;
  • da impresa esente a IVA: Imposta di registro 9%, imposta ipotecaria e catastale € 50,00 ciascuna.
In merito all'acquisto da impresa è da specificare che l'acquisto è soggetto ad IVA se l'impresa è quella costruttrice e vende entro i primi cinque anni dalla data di ultimazione lavori oppure anche dopo i cinque anni ma solo se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a IVA.

Se avete qualsiasi dubbio o per una consulenza senza impegno non esitate a contattarmi.
Un caro saluto.
Christian Maisano agente e consulente immobiliare
uffici: Via Mozzoni nr. 1 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331-020845

articolo visto su : idealista news

lunedì 26 gennaio 2015

EURIBOR SOTTO LO ZERO: COSA ACCADRA' ALLA VOSTRA RATA DI MUTUO?

EURIBOR SOTTO ZERO: COME SARA' CALCOLATA LA VOSTRA RATA DI MUTUO?

Lo scenario ipotizzato qualche mese fa si è realizzato: l'Euribor a 1 mese, a cui sono legati molti mutui a tasso variabile del nostro paese, è arrivato a quota negativa raggiungendo quota - 0,002%. Un articolo sul sole 24 ore cerca di capire come si comporteranno le banche e quale sarà la ripercussione sulle rate.
La rata del mutuo a tasso variabile viene calcolata sommando lo spread(percentuale fissa di guadagno da parte delle banche) all'andamento del tasso interbancario scelto che nella maggior parte dei casi è appunto l' Euribor.
Nello scenario attuale gli istituti di credito seguendo il calcolo della somma algebrica dovrebbero sottrarre l'euribor allo spread arrivando ad un tasso annuo nominale di due millesimi inferiore allo spread.
Dico dovrebbero perchè poi nella realtà bisogna verificare le clausole contenute nel contratto che avete con la banca, nel caso in cui il contratto non contenga un limite alla discesa dell'euribor allora la banca continuerà a fare la somma algebrica. Ad ogni modo il consiglio è di rivolgersi al proprio istituto di credito per ricevere delucidazioni in merito, anche perchè le banche con molta probabilità non si aspettavano questo tipo di scenario, ritrovandosi così a loro volta spiazzate.

articolo visionato su IDEALISTA / NEWS

Un caro saluto
Christian Maisano agente immobiliare
uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1
Telefono: 0331-020845 // cell. 345-4073965
www.maisanoimmobiliare.it



mercoledì 14 gennaio 2015

MUTUI SOSPESI FINO AL 2017

LA NUOVA MORATORIA PREVISTA NELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

La legge di stabilità 2015 ha introdotto una moratoria fino al 2017 per quanto riguarda  i mutui bancari di piccole e medie imprese e famiglie.
La legge di stabilità prevede che i soggetti interessati in difficoltà possano sospendere la rata del mutuo fino al 2017.  La sospensione riguarderà però solo una parte relativa alla rata di mutuo e cioè la quota capitale mentre invece la quota relativa agli interessi dovrà essere comunque corrisposta.
L'emendamento  è stato proposto in commissione bilancio dal movimento 5 stelle ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità ( in vigore dal 1 Gennaio 2015) verranno introdotte tutte le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale. Facendo un breve calcolo il tutto dovrebbe essere fatto entro il 31 Marzo 2015.

Queste nuove disposizioni con molta probabilità seguiranno la falsa riga di quelle eseguite negli anni passati grazie alle quali le famiglie in difficoltà avevano potuto beneficiare della sospensione della rata di mutuo.

Sicuramente la sospensione della rata comporterà dei vantaggi, ma come ogni cosa ci sono dei pro e dei contro. I soggetti che decideranno di sospendere il pagamento dovranno infatti tenere conto che pur sospendendo la rata dal 2015 al 2017 saranno in ogni caso da considerare tre anni di interessi aggiuntivi, questo perchè la scadenza del mutuo slitterà di tre anni.

In conclusione può essere sicuramente un aspetto positivo per chi è in difficoltà, fermo restando il fatto che dovranno essere comunque corrisposti gli interessi su tre anni in più di mutuo, ancora una volta le banche e lo stato non rinunciano totalmente ai loro benefici.

Un saluto
Christian Maisano agente immobiliare
Via G. Mozzoni nr. 1 , 20027 Rescaldina(MI)
Tel. 0331-020845 cell. 345-4073965