lunedì 15 giugno 2015

IMU E TASI: COME SI CALCOLANO

Pagamento IMU e TASI, vediamo come si calcolano ed i relativi coefficienti.

Il 16 Giugno è il termine ultimo per il pagamento di Imu e Tasi e la modalità di calcolo è la stessa per entrambe le imposte: si parte dalla base imponibile, rivalutata con il coefficiente, a cui si applicano le aliquote stabilite dai comuni. La base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile.
L'aliquota massima arriva ad un massimo del 3 per mille(se prima casa) per la Tasi  e del 10,6 per mille per l'Imu(sempre se prima casa).
La normativa aveva stabilito che la somma tra le due  non poteva superare il massimo dell'aliquota già esistente relativa all'imposta municipale unica, in semplici parole se l'Imu vigente nel comune di residenza dovesse essere al massimo , la Tasi dovrebbe essere annullata.
In realtà non è così per via di un decreto legge che ha innalzato il massimo esborso all'11,4 per mille (come sempre solo agevolazioni per i contribuenti!).

BASE IMPONIBILE IMU E TASI:
La base imponibile per entrambe le imposte è la rendita catastale che va recuperata sul contratto di acquisto oppure facendo una visura catastale del Vostro immobile. La rendita viene poi rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile.

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE :
Per i fabbricati di gruppo A nel caso di abitazioni ed i fabbricati di categoria C/2 , C/6 e C/7 il coefficiente è pari a 160. Per quelli di categoria B,  C/3, C/4 e C/5 il coefficiente è pari a 140.
Per la categoria D/5 e A/10 il coefficiente è 80.
Per le categorie D(escluso D/5) e C/1 il coefficiente è pari a 65.
Anche la categoria la trovate sul contratto di acquisto dell'immobile oppure su una visura catastale dello stesso.

ALIQUOTE E DETRAZIONI:
Sui valori ottenuti dal calcolo  si applicano poi le aliquote e le detrazioni stabilite da ogni comune.
Se l'amministrazione municipale non ha emesso delibere variando i parametri, si può dividere per due quanto pagato nel 2014, sempre che non sia variata la propria condizione per l'accesso alle detrazioni e che non si sia entrati in possesso dell'immobile ad anno in corso(in questo caso bisognerà dividere gli importi per dodici mensilità e pagare solo quelle di cui si è usufruito). Questo per quanto concerne l'acconto, in quanto l'aggiornamento potrebbe arrivare prima del conguaglio ed i comuni hanno tempo fino al 21 di Ottobre.

Per ulteriori chiarimenti a riguardo non esitate a contattarmi al numero 0331-020845 oppure potete passare presso i miei uffici di Rescaldina via Giuseppe Mozzoni nr. 1.

Un saluto.
Christian Maisano
Agente e Consulente immobiliare
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte articolo: idealista . it news


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