giovedì 20 novembre 2014

TASSA UNICA SULLA CASA : LA LOCAL TAX

DAL 2015 TASSA UNICA SULLA CASA: LA LOCAL TAX PER LE PRIMA E LA SECONDA CASA

A partire dal 2015 entrerà  in vigore con tutta probabilità la local tax , il presidente del consiglio insieme ad alcuni esponenti del governo avrebbero infatti avuto un incontro per delineare l'impostazione del nuovo tributo che andrà a sostituire IMU e TASI.
Vediamo nel dettaglio le aliquote e detrazioni in caso di prima casa ed in caso dei seconda casa.
PRIMA CASA:

L'aliquota di base della local tax sulla prima casa dovrebbe essere del 2,5 per mille con un tetto massimo del 5 per mille che è un'aliquota minore rispetto a quella della TASI in quanto a partire dal Gennaio 2015 i sindaci avrebbero potuto richiedere una aliquota TASI con un tetto massimo portato al 6%.
Sulla prima casa è prevista una detrazione che , per il momento, sarebbe fissata a Euro 100.

SECONDA CASA:

Per le seconde abitazioni la situazione andrà invece peggiorando in quanto a fronte di una aliquota attuale  pari all ' 11,4 per mille potrebbe essere introdotta la local tax con aliquota avente il 12% come tetto massimo, diventando così un' enorme spesa per chi possiede seconde abitazioni.
Questo potrebbe essere il colpo di grazia al mercato di chi acquista per investimento.


 RIEPILOGO IMPOSTE :

In linea generale si può dire che la local tax comprenderà IMU e TASI mentre resteranno al di fuori come ulteriori imposte da pagare il tributo sui rifiuti (TARI),  la tassa sulle insegne pubblicitarie e l'occupazione del suolo pubblico.

CONSIDERAZIONI PERSONALI: 

Come agente immobiliare con oltre dieci anni di esperienza ritengo che questa sia una delle tante manovre che non porteranno ad una ripresa del settore immobiliare e non andrà a favore dei cittadini italiani in quanto l'innalzamento della aliquota sulla seconda casa porterà alla definitiva estinzione del mercato di chi investiva nel mattone per poi mettere in affitto il proprio immobile . Per quanto riguarda la prima casa rimane comunque una tassa che va a impoverire ulteriormente chi possiede una immobile ma non va sicuramente  ad aiutare chi invece vorrebbe acquistarne uno, provocando così una ulteriore stagnazione del mercato immobiliare.

Per ulteriori informazioni sul mercato immobiliare potete seguirci sul blog oppure diventate fan della nostra pagina facebook.

Per visionare invece soluzioni in vendita p in locazione date un'occhiata al nostro sito.

Un saluto
Christian Maisano agente immobiliare
Via G. Mozzoni nr. 1 , 20027 Rescaldina(MI)
0331-020845








lunedì 10 novembre 2014

RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: DETRAZIONI

La legge di Stabilità proroga Le detrazioni per gli interventi sulla casa

Con l'approvazione della legge di Stabilità sono state autorizzate diverse proroghe in  materia di agevolazioni fiscali per i lavori a casa e per il risparmio energetico. In particolare è stata approvata l'estensione delle agevolazioni per tutto l'anno 2015.

Nel dettaglio sono state estese fino al 31 Dicembre 2015 le seguenti agevolazioni:
- detrazione irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, sull'acquisto di mobili e sui grandi elettrodomestici;
- detrazione irpef e ires del 65% sui lavori per il risparmio energetico qualificato;
- detrazione del 65% per i lavori sulle parti condominiali ;
- detrazioni del 50%  per interventi sul recupero del patrimonio edilizio.


In questo modo sarà possibile usufruire della detrazione irpef e ires pari al 65% su lavori per il risparmio energetico qualificato . Prima di questa novità in materia di detrazione,  le spese sostenute durante l'anno 2015 sarebbero state comunque detraibili ma solo in misura del 50%.

Anche la detrazione per lavori relativi alle parti comuni condominiali degli edifici il recupero sarà del 65% fino alla fine dell'anno 2015 anzichè essere ridotto  al 50% a partire dal Luglio 2015.

Nel complesso, l'estensione di queste agevolazioni, porteranno sicuramente ad un incremento dei lavori sulle nostre abitazioni al fine dell'ottenimento nel tempo di un  risparmio energetico e di un miglioramento nella qualità della vita con conseguente valorizzazione degli immobili stessi anche al fine di una vendita futura.

Questa è una cosa sicuramente positiva ma ritengo che  molte cose siano ancora da fare al fine della ripresa della nostra economia e soprattutto al fine di una ripresa del mercato immobiliare... e voi?? cosa ne pensate??? Se volete potete inserire il Vostro pensiero nella sezione dei commenti.

Un saluto
Christian Maisano
uffici: Rescaldina(MI) via G. Mozzoni nr. 1
www. maisanoimmobiliare.it 

lunedì 3 novembre 2014

L'AFFITTO CON RISCATTO NEL DECRETO SBLOCCA-ITALIA : COME FUNZIONA?

Come funziona il famoso affitto con riscatto?

Il decreto denominato sblocca Italia ha di recente disciplinato l ' affitto con riscatto, denominato anche "rent to buy" .

Ma come funziona il rent to buy?
Attraverso questa formula un immobile viene concesso ad un conduttore, che ha il diritto di acquistarne la proprietà in futuro , tenendo conto nella loro totalità o solamente in parte(a seconda degli accordi)  dei canoni già versati prima del passaggio di proprietà definitivo.
Questa tipologia di contratto consente di sopperire alla mancanza di liquidità o all'impossibilità al momento dell'acquisto di accedere al mutuo da parte dell'acquirente e permette al venditore di poter vendere l'immobile andando ad incassare il prezzo a rate mantenendo però la proprietà dell'immobile come garanzia fino al saldo definitivo del prezzo da parte dell'acquirente.
Questo tipo di contratto può essere stipulato tra imprese o tra privati.

Non esiste una forma specifica del contratto da utilizzare in quanto può essere in forma libera, diventa però fondamentale registrare il contratto stesso o comunque optare per una scrittura privata autenticata  oppure fare registrare il contratto ad un pubblico ufficiale. In questo modo il contratto sarà registrato presso la CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI ed il conduttore nonchè futuro acquirente avrà una forte tutela  prima del passaggio definitivo della proprietà.
Il contratto si risolve con il mancato pagamento  di un numero minimo di canoni, che vengono concordati tra le parti prima della sottoscrizione dello stesso.

Se la risoluzione del contratto avviene per inadempimento del conduttore il concedente(venditore) ha diritto alla restituzione dell'immobile e , se non è stato pattuito diversamente nel contratto, ha diritto al trattenimento delle somme versate fino a quel momento dal conduttore inadempiente.

Se invece la risoluzione del contratto avviene per inadempimento del concedente(venditore) questo dovrà restituire la parte dei canoni già ricevuta a titolo di corrispettivo oltre agli interessi legali.

C'è inoltre un'altra motivazione per cui potrebbe avvenire la risoluzione : il fallimento.
In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue con limitate possibilità di poter effettuare azione revocatoria; Se invece a fallire è il conduttore il curatore può sciogliere il contratto e il concedente ha diritto a ottenere la restituzione dell'immobile ed a trattenere i canoni già ricevuti a titolo di acconto prezzo.

Fino al passaggio definitivo della proprietà questo tipo di contratto è fiscalmente assimilato al contratto di locazione.
E' ovviamente fondamentale che, qualora si scelga di approciare a questo tipo di contratto, si scelga di essere seguiti da un professionista abilitato.
E' inoltre fondamentale effettuare un controllo sull'impresa con la quale si sta concludendo l'accordo al fine di accertarsi che sia un 'impresa solida , onde evitare di incorrere in spiacevoli situazioni in futuro.

Sulla base di queste informazioni potrete ora valutare se approciare a questo tipo di contratto oppure se scegliere delle soluzioni diverse per il vostro acquisto.

Per ulteriori informazioni potrete inoltre contattarmi telefonicamente al numero 0331-020845.

Un abbraccio
Christian Maisano
www.maisanoimmobiliare.it