AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: COSA PREVEDE LA LEGGE DI STABILITA' 2016
La legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia di acquisto prima casa e relative agevolazioni. Tra le novità più importanti segnalo la seguente: è possibile acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa anche se si è ancora in possesso di un'altra abitazione già acquistata con tali benefici purché quest'ultimo immobile venga venduto entro 1 anno dall'acquisto di quell'altro.
Ad introdurre questa importante novità l'articolo 1 comma 55 della legge 208/15. Infatti con la nuova legge di stabilità è più facile cambiare casa in quanto il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con le agevolazioni (uno dei presupposti per acquistare con le agevolazioni prima casa) potrà essere realizzato in un secondo momento.
REGIME FISCALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
In caso di acquisto di immobile soggetto ad IVA l'agevolazione prevede il pagamento di un'aliquota ridotta pari al 4%. Sono inoltre dovute le imposte di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa di Euro 200,00 ciascuna.
Nel caso invece di acquisto non soggetto ad IVA l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'imposta di registro sul valore catastale pari al 2% con il minimo di Euro 1000,00 oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50,00 ciascuna.
REQUISITI PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
I requisiti per poter ottenere le agevolazioni ad acquistare come prima casa rimangono i medesimi, e sono i seguenti:
- L'acquirente deve stabilire entro 18 mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile acquistato con i benefici oppure nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile. Se l'acquirente è un cittadino emigrato all'estero deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler portare la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto deve essere resa già nell'atto di acquisto stesso;
- Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un altro immobile nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso , abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal soggetto stesso o dal coniuge con le agevolazioni prima casa che si sono susseguite dal 1982 in poi.
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI:
Ricapitolando, la principale novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 riguarda il fatto di poter acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa pur non avendo ancora venduto il precedente immobile che era stato acquistato usufruendo delle suddette agevolazioni, purché quest'ultimo venga venduto entro 1 anno dall'atto di acquisto del nuovo immobile.
Nel caso in cui non si realizzi questo presupposto ovvero il "vecchio" immobile non venga rivenduto entro 1 anno dall'acquisto di quello "nuovo" verranno applicate le imposte ordinarie con relativi interessi e sanzioni pari al 30% sulla differenza d'imposta.
In linea generale ritengo che questa norma va sicuramente a facilitare il percorso di chi vuole acquistare un immobile pur dovendo vendere il proprio, avendo però a disposizione un po' di tempo in più per la vendita e senza rischiare di perdere le agevolazioni.
Questa ulteriore agevolazione unita al fatto di poter avere dei mutui con tassi al minimo storico rende questo periodo storico ottimale per chi vuole acquistare un immobile e realizzare così il proprio progetto di vita.
Un caro saluto
CHRISTIAN MAISANO
agente immobiliare
uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1
Telefono: 0331.020845 // 345.4073965
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sito: www.maisanoimmobiliare.it
Fonte: idealista news
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