venerdì 27 gennaio 2017

CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO: L'AFFITTO VA RESTITUITO

CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO: QUALI SONO LE CONSEGUENZE?


Partiamo subito dicendo che un contratto di locazione non registrato è nullo e non ha alcun tipo di valore anche se c'è l'accordo tra le parti. Inoltre i canoni riscossi senza alcun tipo di dichiarazione , vanno restituiti.
Questo è quanto stabilito in una delle ultime sentenze della corte di cassazione.


OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La legge impone l'obbligo di registrazione dei contratti i locazione per contrastare l'evasione fiscale e per una tutela maggiore nei confronti dei contraenti, stabilendo inoltre che la validità del contratto è data dalla registrazione dello stesso.
Il proprietario ha l'obbligo di effettuare la registrazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione e di dare comunicazione di avvenuta registrazione all'inquilino. Sempre il proprietario dovrà inoltre occuparsi di fornire all'amministratore dello stabile il nominativo del nuovo inquilino al fine di consentire la corretta gestione delle incombenze condominiali.
E' sempre consigliato affidarsi ad una agenzia immobiliare per la locazione di un immobile, sarà poi quest'ultima ad occuparsi della registrazione del contratto sollevando i contraenti da qualsiasi preoccupazione in merito.
LA SENTENZA
Quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 25503/16 è che se il contratto di locazione non è registrato risulta nullo, pertanto il conduttore non è tenuto a pagare l'affitto.
IL CASO
I Giudici hanno accolto il ricorso di un inquilino, il quale era stato condannato a pagare il canone pur avendo un contratto non registrato da parte del proprietario in quanto i Giudici della corte di appello ritenevano il contratto solo inefficace ma non nullo.
La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza.
Vi è inoltre un altro caso dove la Suprema Corte ha considerato l'indebito oggettivo dato dal pagamento in nero dei canoni, pertanto qualora ci siano i presupposti può esserci il diritto al risarcimento del danno ed il diritto al pagamento dell'ingiustificato arricchimento.

Cari lettori, come avete potuto leggere le conseguenze che si possono creare da questo tipo di situazioni sono alquanto scomode.
Pertanto cercate sempre di affidarvi ad un professionista del settore il quale Vi accompagnerà durante il percorso della Vostra locazione, evitandovi così spiacevoli sorprese.
Se invece ritenete di essere in grado di locare il Vostro immobile da soli.....bhe.... allora fate sempre le cose in regola senza farvi abbagliare dalla luce di un finto risparmio che vi si ritorcerà contro in futuro..... come letto nelle precedenti sentenze.

Un caro Saluto
Christian Maisano consulente immobiliare
Tel. 0331.020845//e-mail: christian.maisano@gmail.com
Uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr.1
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte: Condominio on line

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