venerdì 14 ottobre 2016

TUTELARSI IN UN CONTRATTO D'AFFITTO: GUIDA PER IL PROPRIETARIO E PER L'INQUILINO

Quali sono i rischi che la locazione comporta? Di seguito vediamo come possono tutelarsi entrambe le parti.

I punti fondamentali del contratto d'affitto sono i diritti ed i doveri che stanno in capo a locatore(proprietario) e conduttore(inquilino) ovvero gli attori principali del contratto di locazione.
Vediamo nel dettaglio quali sono i possibili rischi che la locazione comporta e come possono tutelarsi inquilino e proprietario.
DOVERI DI PROPRIETARIO ED INQUILINO:
- Il proprietario: Il locatore ha il principale obbligo di consegnare al locatore una casa abitabile ed in buono stato, provvedendo alle riparazioni e alle ristrutturazioni necessarie e alle opere di manutenzione straordinaria (per esempio, il rifacimento del tetto, la sostituzione della caldaia) se necessarie. 
- L'inquilino: Il conduttore deve impegnarsi a pagare il corrispettivo pattuito secondo le modalità e i tempi citati nel contratto, facendosi, inoltre, carico della manutenzione ordinaria e restituendo, alla scadenza del contratto, l’immobile nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, salvo deperimento d’uso.
L'inquilino deve quindi gestire ed utilizzare l'immobile con la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia.

COME PUO' TUTELARSI IL PROPRIETARIO:

- Affidarsi ai servizi di un’agenzia immobiliare durante il processo di ricerca di un inquilino, la quale si occuperà di scremare e scegliere il giusto conduttore con tutte le verifiche del caso evitando alla proprietà qualsiasi problema nel corso della locazione;
- Conoscere l’inquilino, magari organizzando qualche incontro apposito e proponendogli con cortesia la compilazione di un breve questionario, così da avere un’idea più chiara della persona. Le domande devono riguardare la situazione familiare, la professione, gli interessi del possibile conduttore. Inoltre richiedere sempre una dichiarazione dei redditi recente, di modo da capire la possibilità di solvenza da parte del futuro inquilino. Se ti affidi ad un agente immobiliare professionale questo lavoro lo farà lui per te;
- Contattare, quando possibile, il precedente/attuale proprietario di casa del futuro inquilino per domandargli che tipo di esperienza e che rapporto hanno avuto, se si tratta di una persona puntuale nei pagamenti e in che condizioni mantiene la casa. Inutile dirvi che se il vecchio proprietario ha avuto qualsiasi tipo di problematica e non vede l'ora di mandarlo via , cercherà in tutti i modi di girare a voi l' "ospite indesiderato". Pertanto non utilizzate solo questo accorgimento senza aver prima verificato gli aspetti di cui al precedente punto;
- Richiedere tre mensilità di cauzione. Il proprietario tiene in deposito la somma di denaro con il diritto di trattenerla nel caso di mancati pagamenti e danni all’alloggio e con il dovere di restituirla quando rientra in possesso dell’immobile nello stato medesimo in cui l’ha consegnato e senza alcun danno, salvo il deperimento d’uso. In caso di danni all'immobile non causati dal deperimento d'uso la proprietà ha diritto a trattenere le somme in base al danno subito dall'immobile;
- Se l’affittuario non paga il canone nel termine concordato, il contratto può essere risolto. In questo caso, è consigliabile al proprietario che si rivolga a un avvocato concordando le modalità e le tempistiche per l’eventuale sfratto, in quanto é una procedura molto lunga e impegnativa. Evitare sempre il "fai da te".
COME PUO' TUTELARSI L'INQUILINO:
- Prima di firmare il contratto di affitto è bene conoscere con precisione tutte le caratteristiche dell’immobile ed è necessario averlo visionato con attenzione per verificare che sia in linea con le proprie esigenze. Bisogna, dunque, informarsi su riscaldamento, eventuali infiltrazioni o umidità, presenza del vicinato, spese condominiali, corretto funzionamento di arredamento, eventuali elettrodomestici ecc. Una volta firmato il contratto, vale la regola della presa visione con la relativa accettazione da parte dell’inquilino dello stato di fatto dell’immobile. Rivolgendovi ad un agente immobiliare provvederà lui stesso a mettervi a conoscenza di quanto elencato sopra;
- Fare attenzione a come viene redatto il contratto d’affitto. Clausole o patti non aventi forma scritta sono legalmente nulli. Rivolgendovi ad un agente immobiliare professionale eviterete questo rischio ed il rischio di eventuali rivalse future;
- Fare molta attenzione alla clausola relativa all'eventuale aggiornamento del canone: il contratto a canone libero prevede l’aggiornamento Istat annuale per una percentuale stabilita, mentre nel contratto con cedolare secca non è previsto alcun aggiornamento. Evitare assolutamente, a meno che non ci siano accordi espressi con la proprietà, le clausole di aggiornamenti a discrezione del proprietario;
- Nel caso in cui il proprietario voglia vendere l’immobile affittato, l’inquilino è obbligato ad accettare il cambio di proprietario, ma allo stesso tempo ha il diritto di rimanere nell’alloggio fino allo scadere del termine contrattuale. Questa è una domanda che mi fanno parecchi inquilini e qui vi do la risposta: non è legalmente possibile da parte del proprietario mandare via l'inquilino prima della scadenza del contratto in caso di vendita dell'immobile ma dovrà vendere l'immobile occupato dal conduttore ed il futuro acquirente deve sapere che comprerà un immobile occupato da un inquilino fino alla naturale scadenza del contratto. L’inquilino ha la possibilità di risoluzione anticipata, mentre il proprietario deve attendere la prima scadenza (4 anni nel classico 4+4), a patto che ovviamente si rispettino le clausole contrattuali;
In linea generale suggerisco sempre, per non incappare in spiacevoli sorprese e portare avanti la tua locazione nel migliore dei modi, di affidarti ad un agente immobiliare professionale il quale si occuperà di alleggerirti da tutte le incombenze di cui parlato sopra.
Un caro saluto
Christian Maisano                                                                                                                            agente e consulente immobiliare                                                                                   Uffici:Rescaldina(MI) via G. Mozzoni nr. 1                                                                                      Tel. 0331.020845
articolo visto su: idealistanews











venerdì 1 luglio 2016

5 MOTIVI PER AFFIDARSI A UN AGENTE IMMOBILIARE

Perché affidarsi ad un agente immobiliare?

In questo particolare momento storico , dove la crisi economica ha portato una restrizione nelle casse di ogni famiglia, la domanda di molte persone, le quali devono vendere o comprare casa, è la seguente:

" Per quale motivo dovrei pagare un agente immobiliare quando potrei risparmiare e fare tutto in autonomia? tanto c'è Internet o al massimo chiedo al mio commercialista o Geometra o professionista di fiducia che mi darà una mano e in qualche modo la risolvo!!" 

NIENTE DI PIU' SBAGLIATO!!

La vendita o l'acquisto di una casa è una cosa molto seria e prevede nella maggiorparte dei casi l'investimento dei risparmi accumulati in una vita di sacrifici; non sono ammesse dunque le diciture "tanto c'è internet" piuttosto che "in qualche modo la risolvo" ma il tutto deve essere seguito da un professionista del settore, una persona che sia sempre aggiornata sul mercato degli immobili e sulle relative leggi e che quindi non può essere rappresentato nemmeno dal geometra, dal commercialista o dal tuttologo di turno che fanno altri mestieri. L'unica persona che veramente ti può aiutare nel compiere la scelta giusta è l' AGENTE IMMOBILIARE, ovvero l'unica figura professionale abilitata e riconosciuta dallo stato per lo svolgimento dell'intermediazione immobiliare.
Di seguito ti riporto 5 buoni motivi per affidarsi ad un agente immobiliare:


1) L'Agente immobiliare professionale ti aiuta a valutare la Tua casa e a trovare il giusto prezzo per vendere in tempi consoni al momento di mercato. Questo non significa fornire valutazioni troppo elevate per portare a casa il famoso "incarico" e nemmeno fornire valutazioni troppo basse al fine di vendere in tempi molto brevi ma bensì significa fornire al tuo immobile il più probabile valore di mercato.....sarà poi il mercato stesso a darti le risposte che cerchi!

2) L'agente immobiliare organizza per te le visite all'immobile con le persone giuste e solo se sono interessate alla tua casa. Il tempo è il bene più prezioso e quindi bisogna utilizzarlo in maniera ponderata, inutile portare una miriade di persone a visitare una casa quando ne basterebbe una realmente interessata.

3) L'agente immobiliare verifica tutta la documentazione. Siamo dei professionisti dunque il nostro lavoro non deve essere quello degli apriporte. Ci occupiamo di verificare tutta la documentazione urbanistica e catastale , ad effettuare le visure su ogni immobile e verificare quindi che tutto sia in ordine ed in linea con quanto dichiarato dalle parti e con quanto prevede la legge, evitando così brutte sorprese.

4) L' Agente immobiliare ti segue in ogni fase della compravendita. Fin dal primo incontro fino alla firma del contratto definitivo non sarai mai da solo.

5) L'agente immobiliare ti riduce lo stress!! Si occupa di tutta le gestione della pratica lasciandoti il giusto tempo da dedicare a te ed alla tua famiglia.

Dunque se non vuoi incappare in spiacevoli inconvenienti e portare avanti il tuo acquisto o la tua vendita nel migliore dei modi ed in completa serenità affidati ad un professionista del settore abilitato!
Grazie
Buona giornata!

Christian Maisano
Agente e consulente immobiliare
Uffici: Rescaldina(MI), via G. Mozzoni nr. 1
Tel.: 0331.020845







martedì 17 maggio 2016

ACQUISTO PRIMA CASA: DAL 1 GENNAIO E' PIU' FACILE CAMBIARE ABITAZIONE

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: COSA PREVEDE LA LEGGE DI STABILITA' 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia di acquisto prima casa e relative agevolazioni. Tra le novità più importanti segnalo la seguente: è possibile acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa anche se si è ancora in possesso di un'altra abitazione già acquistata con tali benefici purché quest'ultimo immobile venga venduto entro 1 anno dall'acquisto di quell'altro.



Ad introdurre questa importante novità l'articolo 1 comma 55 della legge 208/15. Infatti con la nuova legge di stabilità è più facile cambiare casa in quanto il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con le agevolazioni (uno dei presupposti per acquistare con le agevolazioni prima casa) potrà essere realizzato in un secondo momento.

REGIME FISCALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
In caso di acquisto di immobile soggetto ad IVA l'agevolazione prevede il pagamento di un'aliquota ridotta  pari al 4%. Sono inoltre dovute le imposte di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa di Euro 200,00 ciascuna.
Nel caso invece di acquisto non soggetto ad IVA l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'imposta di registro sul valore catastale pari al 2% con il minimo di Euro 1000,00 oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50,00 ciascuna.

REQUISITI PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
I requisiti per poter ottenere le agevolazioni ad acquistare come prima casa rimangono i medesimi, e sono i seguenti:
- L'acquirente deve stabilire entro 18 mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile acquistato con i benefici oppure nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile. Se l'acquirente è un cittadino emigrato all'estero deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler portare la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto deve essere resa già nell'atto di acquisto stesso;
- Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un altro immobile nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso , abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal soggetto stesso o dal coniuge con le agevolazioni prima casa che si sono susseguite dal 1982 in poi.

CONCLUSIONI:
Ricapitolando, la principale novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 riguarda il fatto di poter acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa pur non avendo ancora venduto il precedente immobile che era stato acquistato usufruendo delle suddette agevolazioni, purché quest'ultimo venga venduto entro 1 anno dall'atto di acquisto del nuovo immobile.
Nel caso in cui non si realizzi questo presupposto ovvero il "vecchio" immobile non venga rivenduto entro 1 anno dall'acquisto di quello "nuovo" verranno applicate le imposte ordinarie con relativi interessi e sanzioni pari al 30% sulla differenza d'imposta.
In linea generale ritengo che questa norma va sicuramente a facilitare il percorso di chi vuole acquistare un immobile pur dovendo vendere il proprio, avendo però a disposizione un po' di tempo in più per la vendita e senza rischiare di perdere le agevolazioni. 
Questa ulteriore agevolazione unita al fatto di poter avere dei mutui con tassi al minimo storico rende questo periodo storico ottimale per chi vuole acquistare un immobile e realizzare così il proprio progetto di vita.

Un caro saluto
CHRISTIAN MAISANO
agente immobiliare
uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1
Telefono: 0331.020845 // 345.4073965
e-mail: christian.maisano@gmail.com
sito: www.maisanoimmobiliare.it

Fonte: idealista news




lunedì 5 ottobre 2015

NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER GLI IMMOBILI

Dal primo Ottobre è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE) per gli immobili, di seguito le principali novità.

A partire dal 1 Ottobre del 2015 è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica degli immobili che rappresenta una sorta di "carta di identità" energetica dell'edificio dove sono racchiuse tutte le caratteristiche energetiche dell'immobile.

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE
 Le classi energetiche non saranno più sette ma saranno dieci ed andranno sempre dalla A alla G con l'introduzione però di quattro livelli relativi alla classe A che sarà da A1 ad A4.
La valutazione prenderà in considerazione diversi aspetti che possiamo così riassumere:
- fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- qualità dell'involucro edilizio dell'edificio;
-  climatizzazione estiva.

CHI RICHIEDE L'APE E QUAL'E' LA DURATA?
 L'obbligo di richiedere l'attestato di prestazione energetica è a carico del proprietario oppure del costruttore in caso di nuova costruzione o ristrutturazione e deve essere rilasciato a cura di tecnico abilitato.
L'attestato di prestazione energetica ha , come quello precedente, una durata di dieci anni, tranne nel caso in cui l'immobile venga sottoposto a interventi di ristrutturazione o riqualificazione che vanno a modificare l'efficienza energetica, in questo caso sarà necessaria la redazione di un nuovo attestato.

SANZIONI
In caso di rilascio di attestazione non veritiera il professionista che l'ha redatta è punito con una sanzione che va da € 700,00 ad € 4200,00.
Se invece l'inadempienza è da parte del proprietario o del costruttore la sanzione parte da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 18.000,00.
Se invece l'attestazione manca in caso di vendita o locazione dell'immobile la sanzione applicata va da € 3.000,00 ad € 18.000,00 per il proprietario e da € 300,00 a € 1800,00 per il venditore a cui è stata affidata la vendita.

Inutile dire che, nello scenario attuale, l'APE diventa uno strumento fondamentale per ogni abitazione, soprattutto nel caso in cui si voglia vendere o affittare il proprio immobile. Senza considerare le sanzioni applicate che , in caso di inadempienze, potrebbero comportare un conto molto salato per chi le commette.
Dunque è necessario e fondamentale , come da qualche anno a questa parte, che il proprietario dell'immobile si applichi al fine di trovare un tecnico ABILITATO per la redazione dell'attestato, onde evitare spiacevoli e salate sorprese.

Per approfondimenti potete contattarmi presso l'ufficio di Rescaldina via Mozzoni nr. 1 oppure telefonicamente al numero 0331.020845.

Una buona giornata.
Christian Maisano
agente immobiliare
www.maisanoimmobiliare.it

fonte: quifinanza.it , centro studi CGN


lunedì 15 giugno 2015

IMU E TASI: COME SI CALCOLANO

Pagamento IMU e TASI, vediamo come si calcolano ed i relativi coefficienti.

Il 16 Giugno è il termine ultimo per il pagamento di Imu e Tasi e la modalità di calcolo è la stessa per entrambe le imposte: si parte dalla base imponibile, rivalutata con il coefficiente, a cui si applicano le aliquote stabilite dai comuni. La base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile.
L'aliquota massima arriva ad un massimo del 3 per mille(se prima casa) per la Tasi  e del 10,6 per mille per l'Imu(sempre se prima casa).
La normativa aveva stabilito che la somma tra le due  non poteva superare il massimo dell'aliquota già esistente relativa all'imposta municipale unica, in semplici parole se l'Imu vigente nel comune di residenza dovesse essere al massimo , la Tasi dovrebbe essere annullata.
In realtà non è così per via di un decreto legge che ha innalzato il massimo esborso all'11,4 per mille (come sempre solo agevolazioni per i contribuenti!).

BASE IMPONIBILE IMU E TASI:
La base imponibile per entrambe le imposte è la rendita catastale che va recuperata sul contratto di acquisto oppure facendo una visura catastale del Vostro immobile. La rendita viene poi rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile.

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE :
Per i fabbricati di gruppo A nel caso di abitazioni ed i fabbricati di categoria C/2 , C/6 e C/7 il coefficiente è pari a 160. Per quelli di categoria B,  C/3, C/4 e C/5 il coefficiente è pari a 140.
Per la categoria D/5 e A/10 il coefficiente è 80.
Per le categorie D(escluso D/5) e C/1 il coefficiente è pari a 65.
Anche la categoria la trovate sul contratto di acquisto dell'immobile oppure su una visura catastale dello stesso.

ALIQUOTE E DETRAZIONI:
Sui valori ottenuti dal calcolo  si applicano poi le aliquote e le detrazioni stabilite da ogni comune.
Se l'amministrazione municipale non ha emesso delibere variando i parametri, si può dividere per due quanto pagato nel 2014, sempre che non sia variata la propria condizione per l'accesso alle detrazioni e che non si sia entrati in possesso dell'immobile ad anno in corso(in questo caso bisognerà dividere gli importi per dodici mensilità e pagare solo quelle di cui si è usufruito). Questo per quanto concerne l'acconto, in quanto l'aggiornamento potrebbe arrivare prima del conguaglio ed i comuni hanno tempo fino al 21 di Ottobre.

Per ulteriori chiarimenti a riguardo non esitate a contattarmi al numero 0331-020845 oppure potete passare presso i miei uffici di Rescaldina via Giuseppe Mozzoni nr. 1.

Un saluto.
Christian Maisano
Agente e Consulente immobiliare
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte articolo: idealista . it news


lunedì 25 maggio 2015

AVETE DEGLI ANIMALI IN CASA? DI SEGUITO I BENEFICI FISCALI!

ECCO I BENEFICI FISCALI PER CHI HA ANIMALI IN CASA

Essere amanti degli animali e della loro compagnia è un piacere personale  e può esserlo anche sul piano fiscale.
La legge prevede infatti di scontare dall' irpef  il 19% delle spese sostenute per le cure veterinarie prestate a gatti, cani ed animali da compagnia in genere.
In fase di dichiarazione dei redditi è dunque molto importante sapere a quali detrazioni si ha diritto per il possesso e la conseguente assistenza dei propri animali domestici.

La detrazione è possibile entro un limite di spesa di Euro 387,34 con una franchigia di € 129,11 ed il limite complessivo comprende sia le prestazioni del medico veterinario che l'acquisto degli eventuali farmaci.
Nella pratica chi spende fino a € 129,11 non ottiene alcun beneficio fiscale, chi spende 387,34 € può detrarre il 19% di 258,23 € ( limite di spesa - franchigia).

La detrazione spetta ovviamente per le spese relative ad animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva .
Non spetta invece per gli animali detenuti illegalmente o per allevamento , consumo alimentare e per quelli utilizzati per attività illecite.

Per ulteriori approfondimenti a riguardo potete contattarmi al numero 0331-020845 oppure potete passare a trovarmi presso i miei uffici in Rescaldina, via Giuseppe Mozzoni nr. 1.
Un saluto.
Christian Maisano
agente immobiliare.
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte articolo: www.quifinanza.it



lunedì 23 marzo 2015

IMMOBILE ACQUISTATO CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: E' POSSIBILE AFFITTARLO?

IMMOBILE ACQUISTATO COME PRIMA CASA: SI PUO' AFFITTARE SENZA PERDERE I BENEFICI FISCALI?

Uno dei primi pensieri che preoccupa il proprietario di casa che acquista un immobile riguarda l'eventuale perdita delle agevolazioni usufruite per acquistare come prima casa in caso di locazione dell'immobile stesso.
A questo dubbio ha risposto però l'agenzia delle entrate, che ha chiarito che il contribuente può conservare i benefici sempre e quando si tratti del " primo acquisto".

Vediamo nel dettaglio la risposta rilasciata dall'agenzia delle entrate.
L'agenzia delle entrate con la circolare nr. 1/E del 2 Marzo 1994 è intervenuta sulla questione dichiarando che il contribuente che acquista un immobile e che usufruisce delle agevolazioni come prima casa può locarlo in un momento successivo senza decadere dalle agevolazioni stesse in quanto la locazione dell'immobile non comporta la perdità della proprietà dell'immobile stesso.
E' importante altresì segnalare però che , secondo alcuni uffici della agenzia delle entrate, la mancata perdita dei benefici avviene solo nel caso di "primo acquisto con le agevolazioni prima casa". 
Ciò significa che nel caso di acquisto con agevolazioni e successiva locazione non si perdono le agevolazioni ma se il primo immobile acquistato  viene venduto e ne viene riacquistato un altro, sempre con agevolazioni prima casa questo non potrà venire locato in quanto, risultando come secondo acquisto, comporterebbe la perdita delle agevolazioni ottenute.
Per ulteriori informazioni e/o dubbi non esitate a contattarmi o passate presso il nostro ufficio.
Un saluto.
Christian Maisano agente immobiliare
ufficio: Via G. Mozzoni nr.  1 20027 Rescaldina(MI)
Tel. 0331-020845

Articolo visionato su:  IDEALISTA NEWS

lunedì 16 marzo 2015

LE IMPOSTE DA PAGARE SULL'ACQUISTO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CASA

Acquisto di un immobile , quali sono le imposte da pagare in caso di prima e seconda casa?

Chi si accinge ad acquistare un immobile dovrà far fronte oltre al prezzo da corrispondere per l'acquisto dello stesso a tutta una serie di costi e imposte che variano a seconda del tipo di acquisto (prima o seconda casa) e del tipo di venditore( società, privato o società di costruzioni).



Di seguito vi presento un riassunto delle imposte da pagare nel caso di acquisto di immobile:
- ACQUISTO PRIMA CASA:
  • da privato: imposta di registro 2% sul valore catastale, imposta ipotecaria € 50,00 imposta catastale € 50,00;
  • da impresa costruttrice non esente iva: 4% IVA sul valore dichiarato , imposta di registro fissa € 200,00 , imposta ipotecaria fissa € 200,00 , imposta catastale fissa € 200,00 ;
  • da impresa costruttrice esente iva : imposta di registro 2% sul valore catastale, imposta ipotecaria fissa € 50,00 , imposta catastale fissa € 50,00 .
- ACQUISTO SECONDA CASA:
  • da privato: imposta di registro 9% sul valore catastale , imposta ipotecaria € 50,00 , imposta catastale € 50,00 ;
  • da impresa soggetta IVA : 10% IVA o 22% se immobile di lusso; imposta di registro, ipotecaria e catastale € 200,00 ciascuna;
  • da impresa esente a IVA: Imposta di registro 9%, imposta ipotecaria e catastale € 50,00 ciascuna.
In merito all'acquisto da impresa è da specificare che l'acquisto è soggetto ad IVA se l'impresa è quella costruttrice e vende entro i primi cinque anni dalla data di ultimazione lavori oppure anche dopo i cinque anni ma solo se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a IVA.

Se avete qualsiasi dubbio o per una consulenza senza impegno non esitate a contattarmi.
Un caro saluto.
Christian Maisano agente e consulente immobiliare
uffici: Via Mozzoni nr. 1 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331-020845

articolo visto su : idealista news

lunedì 26 gennaio 2015

EURIBOR SOTTO LO ZERO: COSA ACCADRA' ALLA VOSTRA RATA DI MUTUO?

EURIBOR SOTTO ZERO: COME SARA' CALCOLATA LA VOSTRA RATA DI MUTUO?

Lo scenario ipotizzato qualche mese fa si è realizzato: l'Euribor a 1 mese, a cui sono legati molti mutui a tasso variabile del nostro paese, è arrivato a quota negativa raggiungendo quota - 0,002%. Un articolo sul sole 24 ore cerca di capire come si comporteranno le banche e quale sarà la ripercussione sulle rate.
La rata del mutuo a tasso variabile viene calcolata sommando lo spread(percentuale fissa di guadagno da parte delle banche) all'andamento del tasso interbancario scelto che nella maggior parte dei casi è appunto l' Euribor.
Nello scenario attuale gli istituti di credito seguendo il calcolo della somma algebrica dovrebbero sottrarre l'euribor allo spread arrivando ad un tasso annuo nominale di due millesimi inferiore allo spread.
Dico dovrebbero perchè poi nella realtà bisogna verificare le clausole contenute nel contratto che avete con la banca, nel caso in cui il contratto non contenga un limite alla discesa dell'euribor allora la banca continuerà a fare la somma algebrica. Ad ogni modo il consiglio è di rivolgersi al proprio istituto di credito per ricevere delucidazioni in merito, anche perchè le banche con molta probabilità non si aspettavano questo tipo di scenario, ritrovandosi così a loro volta spiazzate.

articolo visionato su IDEALISTA / NEWS

Un caro saluto
Christian Maisano agente immobiliare
uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1
Telefono: 0331-020845 // cell. 345-4073965
www.maisanoimmobiliare.it



mercoledì 14 gennaio 2015

MUTUI SOSPESI FINO AL 2017

LA NUOVA MORATORIA PREVISTA NELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

La legge di stabilità 2015 ha introdotto una moratoria fino al 2017 per quanto riguarda  i mutui bancari di piccole e medie imprese e famiglie.
La legge di stabilità prevede che i soggetti interessati in difficoltà possano sospendere la rata del mutuo fino al 2017.  La sospensione riguarderà però solo una parte relativa alla rata di mutuo e cioè la quota capitale mentre invece la quota relativa agli interessi dovrà essere comunque corrisposta.
L'emendamento  è stato proposto in commissione bilancio dal movimento 5 stelle ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità ( in vigore dal 1 Gennaio 2015) verranno introdotte tutte le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale. Facendo un breve calcolo il tutto dovrebbe essere fatto entro il 31 Marzo 2015.

Queste nuove disposizioni con molta probabilità seguiranno la falsa riga di quelle eseguite negli anni passati grazie alle quali le famiglie in difficoltà avevano potuto beneficiare della sospensione della rata di mutuo.

Sicuramente la sospensione della rata comporterà dei vantaggi, ma come ogni cosa ci sono dei pro e dei contro. I soggetti che decideranno di sospendere il pagamento dovranno infatti tenere conto che pur sospendendo la rata dal 2015 al 2017 saranno in ogni caso da considerare tre anni di interessi aggiuntivi, questo perchè la scadenza del mutuo slitterà di tre anni.

In conclusione può essere sicuramente un aspetto positivo per chi è in difficoltà, fermo restando il fatto che dovranno essere comunque corrisposti gli interessi su tre anni in più di mutuo, ancora una volta le banche e lo stato non rinunciano totalmente ai loro benefici.

Un saluto
Christian Maisano agente immobiliare
Via G. Mozzoni nr. 1 , 20027 Rescaldina(MI)
Tel. 0331-020845 cell. 345-4073965



lunedì 1 dicembre 2014

AL VIA IL FONDO DA 650 MILIONI PER I MUTUI PRIMA CASA

VEDIAMO PER CHI E' DESTINATO

E' disponibile dal mese di Novembre il modulo per richiedere alla banca l'accesso al fondo di garanzia, volto a favorire l'agevolazione del credito per l'acquisto della prima casa.
Il fondo è rivolto alla concessione di garanzie nella misura massima del 50% del capitale dei mutui ipotecari,di ammontare non superiore a € 250.000, per l'acquisto di immobili non di lusso da adibire ad abitazione principale.
Il fondo mira a essere un importante strumento di accesso al credito a favore dei cittadini volto anche  a far ripartire una delle economie assestanti del nostro paese, quella creata dal settore immobiliare.

Possono fare richiesta al fondo tutti coloro che alla richiesta di mutuo non siano proprietari di altro immobile ad uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione.

E' previsto inoltre un tasso calmierato per le categorie che corrispondono a giovani coppie(almeno uno dei due non deve avere superato i 35 anni) , nuclei famigliari monogenitoriali  con figli minori, i giovani di età inferiore ai 35 anni con contratto di lavoro atipico e conduttori di alloggi di proprietà IACP.

A livello di tempistiche, le banche hanno trenta giorni lavorativi dal momento in cui aderiscono all'iniziativa per erogare il servizio ai cittadini.

Attivata dalla banca la procedura, i cittadini potranno presentare le domande di accesso al fondo direttamente alla banca o intermediario alla quale si richiede mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito del dipartimento del tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della CONSAP e sui siti delle banche o intermediari aderenti.

Gli elenchi delle banche aderenti saranno disponibili sul sito della CONSAP SPA. oltre che sul sito dell'ABI(www.abi.it).

Un caro saluto
Christian Maisano
Via G.Mozzoni nr. 1
20027 Rescaldina(MI)
0331020845
www.maisanoimmobiliare.it

giovedì 20 novembre 2014

TASSA UNICA SULLA CASA : LA LOCAL TAX

DAL 2015 TASSA UNICA SULLA CASA: LA LOCAL TAX PER LE PRIMA E LA SECONDA CASA

A partire dal 2015 entrerà  in vigore con tutta probabilità la local tax , il presidente del consiglio insieme ad alcuni esponenti del governo avrebbero infatti avuto un incontro per delineare l'impostazione del nuovo tributo che andrà a sostituire IMU e TASI.
Vediamo nel dettaglio le aliquote e detrazioni in caso di prima casa ed in caso dei seconda casa.
PRIMA CASA:

L'aliquota di base della local tax sulla prima casa dovrebbe essere del 2,5 per mille con un tetto massimo del 5 per mille che è un'aliquota minore rispetto a quella della TASI in quanto a partire dal Gennaio 2015 i sindaci avrebbero potuto richiedere una aliquota TASI con un tetto massimo portato al 6%.
Sulla prima casa è prevista una detrazione che , per il momento, sarebbe fissata a Euro 100.

SECONDA CASA:

Per le seconde abitazioni la situazione andrà invece peggiorando in quanto a fronte di una aliquota attuale  pari all ' 11,4 per mille potrebbe essere introdotta la local tax con aliquota avente il 12% come tetto massimo, diventando così un' enorme spesa per chi possiede seconde abitazioni.
Questo potrebbe essere il colpo di grazia al mercato di chi acquista per investimento.


 RIEPILOGO IMPOSTE :

In linea generale si può dire che la local tax comprenderà IMU e TASI mentre resteranno al di fuori come ulteriori imposte da pagare il tributo sui rifiuti (TARI),  la tassa sulle insegne pubblicitarie e l'occupazione del suolo pubblico.

CONSIDERAZIONI PERSONALI: 

Come agente immobiliare con oltre dieci anni di esperienza ritengo che questa sia una delle tante manovre che non porteranno ad una ripresa del settore immobiliare e non andrà a favore dei cittadini italiani in quanto l'innalzamento della aliquota sulla seconda casa porterà alla definitiva estinzione del mercato di chi investiva nel mattone per poi mettere in affitto il proprio immobile . Per quanto riguarda la prima casa rimane comunque una tassa che va a impoverire ulteriormente chi possiede una immobile ma non va sicuramente  ad aiutare chi invece vorrebbe acquistarne uno, provocando così una ulteriore stagnazione del mercato immobiliare.

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Un saluto
Christian Maisano agente immobiliare
Via G. Mozzoni nr. 1 , 20027 Rescaldina(MI)
0331-020845








lunedì 10 novembre 2014

RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: DETRAZIONI

La legge di Stabilità proroga Le detrazioni per gli interventi sulla casa

Con l'approvazione della legge di Stabilità sono state autorizzate diverse proroghe in  materia di agevolazioni fiscali per i lavori a casa e per il risparmio energetico. In particolare è stata approvata l'estensione delle agevolazioni per tutto l'anno 2015.

Nel dettaglio sono state estese fino al 31 Dicembre 2015 le seguenti agevolazioni:
- detrazione irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, sull'acquisto di mobili e sui grandi elettrodomestici;
- detrazione irpef e ires del 65% sui lavori per il risparmio energetico qualificato;
- detrazione del 65% per i lavori sulle parti condominiali ;
- detrazioni del 50%  per interventi sul recupero del patrimonio edilizio.


In questo modo sarà possibile usufruire della detrazione irpef e ires pari al 65% su lavori per il risparmio energetico qualificato . Prima di questa novità in materia di detrazione,  le spese sostenute durante l'anno 2015 sarebbero state comunque detraibili ma solo in misura del 50%.

Anche la detrazione per lavori relativi alle parti comuni condominiali degli edifici il recupero sarà del 65% fino alla fine dell'anno 2015 anzichè essere ridotto  al 50% a partire dal Luglio 2015.

Nel complesso, l'estensione di queste agevolazioni, porteranno sicuramente ad un incremento dei lavori sulle nostre abitazioni al fine dell'ottenimento nel tempo di un  risparmio energetico e di un miglioramento nella qualità della vita con conseguente valorizzazione degli immobili stessi anche al fine di una vendita futura.

Questa è una cosa sicuramente positiva ma ritengo che  molte cose siano ancora da fare al fine della ripresa della nostra economia e soprattutto al fine di una ripresa del mercato immobiliare... e voi?? cosa ne pensate??? Se volete potete inserire il Vostro pensiero nella sezione dei commenti.

Un saluto
Christian Maisano
uffici: Rescaldina(MI) via G. Mozzoni nr. 1
www. maisanoimmobiliare.it