venerdì 23 giugno 2017

VUOI VENDERE CASA? TUTTI I CONSIGLI CHE TI SERVONO LEGGENDO QUESTO ARTICOLO!

Buongiorno cari lettori,
con il presente voglio aprire tutta una serie di articoli che si susseguiranno nel corso delle settimane e che vi guideranno nel mondo immobiliare attraverso piccoli utili consigli.
Il più delle volte ci si approccia al settore immobiliare per due principali motivazioni: vendere o comprare casa; Oggi daremo qualche consiglio utile per chi ha deciso di vendere la propria casa!

Nel corso della propria vita ci si ritrova delle volte ad avere la necessità di dover vendere la propria casa e spesso la domanda che ci si pone è :

QUALI SONO I PASSI CHE DEVO SEGUIRE PER VENDERE LA MIA CASA?

Una volta che hai deciso che è arrivato il tempo di vendere la tua casa i passi che devi compiere sono i seguenti:

1) Contattare un professionista del settore per avere una valutazione professionale reale del tuo immobile e per avere una consulenza generale su come ci si dovrà approciare al mondo della vendita;

2) Valutare se la quotazione che ti è stata comunicata è in linea con quanto di tua aspettativa in base a tutta una serie di ragionamenti che verranno fatti in fase di primo appuntamento;

3) Se la valutazione ti sembra troppo bassa rispetto a quanto vorresti realizzare perché tu "la tua casa la vendi ma non lai svendi" o perché tu "piuttosto la tieni"  allora non sei ancora pronto per vendere, quindi conviene che ti fermi qui per evitare di perdere tempo ;) Se invece ritieni che la valutazione possa essere in linea con quanto da te ipotizzato puoi passare al punto successivo;

4) Ricontatta il tuo agente immobiliare di fiducia per decidere insieme la strategia di vendita del tuo immobile e formalizzare la vendita attraverso un'autorizzazione a vendere con cui l'agente potrà investire le sue risorse al fine di vendere la tua casa;

5) Sistema e pulisci casa nel miglior modo possibile e fissa un ulteriore appuntamento con il tuo consulente il quale verrà a fare delle bellissime fotografie che rappresenteranno la tua casa in pubblicità;

Ora sei nelle mani di un professionista e la tua casa è in vendita..... non ti resta che accomodarti sul divano ed aspettare la prima proposta d'acquisto per il tuo immobile!

Per ulteriori informazioni in merito o per avere una valutazione professionale gratuita del tuo immobile puoi contattarmi al numero 345.40.73.965. oppure inviarmi una e-mail su: christian.maisano@gmail.com

Un saluto
Christian Maisano 
Consulente immobiliare
Tel. 0331.02.08.45. / cell. 345.40.73.965.
Uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1
www.maisanoimmobiliare.it

martedì 6 giugno 2017

IMU E TASI: TUTTE LE NOVITA' SULLE IMPOSTE

Imu e Tasi: chi continuerà a pagare e chi no


Vediamo quali sono le regole valide per il 2017 per il pagamento delle imposte sulle abitazioni.

Tasi prima casa 2017

Non si paga la Tasi sull'immobile  utilizzato come prima casa ovvero quello nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l'esenzione, mentre se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l'esenzione. 
Esenzione pertinenze Tasi 2017
Esenti dal pagamento della Tasi  anche le pertinenze dell'abitazione principale; Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie ,i magazzini oltre ai locali di sgombero e le cantine.

Imu case di lusso

L'esenzione non vale per le case di lusso, che continueranno a pagare l'Imu e la Tasi 2017. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l'Imu 2017, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro. Ci sono però ville di lusso che sono esenti dal pagamento: si tratta delle ville inserite nella categoria catastale A7.

Aliquota Imu canone concordato

Le case date in locazione a canone concordato, usufruiscono di una riduzione Imu del 25%. 

Tasi comodato uso gratuito

Riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta per i proprietari che concedono ai figli un immobile in comodato ad uso gratuito, sempre che rispettino determinate condizioni. 

Tasi inquilini

La Legge di Stabilità prevede l'abolizione della Tasi 2017 anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continueranno a pagarla invece gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro, senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non verrà caricata sui proprietari, i quali continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.

Tasi coniugi separati 

I separati e i divorziati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di separazione per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non dovranno pagare la Tasi. Stop, dunque, alle tasse sulla prima casa per i separati che lasciano l'abitazione all’ex coniuge.

Imu immobili invenduti

Gli immobili invenduti delle imprese costruttrici continueranno a pagare l'Imu, ma con un'aliquota agevola dell'1 per mille.

Imu e Tasi case inagibili e dimore storiche

I proprietari di immobili inagibili e dimore storiche hanno diritto ad una riduzione del 50% della base imponibile di Imu e Tasi.

Imu e Tasi per i residenti all'estero

Anche i cittadini residenti all'estero dovranno pagare l'Imu e la Tasi, ad eccezione dei cittadini che percepiscono una pensione nel Paese di residenza, a condizione che l'immobile posseduto in Italia non sia locato o dato in comodato d'uso.

Acconto imu e tasi 2017

Ancora una volta i proprietari di immobili dovranno fare i conti con Imu e Tasi. L'acconto è pari al 50% dell'imposta annuale, calcolata applicando le aliquote e le eventuali detrazioni dell'anno 2016.
Un saluto
Christian Maisano consulente immobiliare                                                                        uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1                                                                               Tel.  0331.02.08.45 // cell. 345.40.73.965.                                        www.maisanoimmobiliare.it                  
Fonte: Idealista/news

giovedì 4 maggio 2017

PROVVIGIONE AGENZIA IMMOBILIARE: TERMINI PER LA DETRAZIONE FISCALE



QUANDO E' POSSIBILE DETRARRE LA PROVVIGIONE DELL'AGENZIA IMMOBILIARE: TERMINI E MODALITÀ.
Tra le detrazioni fiscali che è possibile effettuare in fase di dichiarazione dei redditi rientra anche quella relativa ai costi sostenuti per la mediazione dell'agenzia immobiliare.

Termini per la detrazione fiscale                                                                                                                             


I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.
Di seguito elenchiamo le diverse situazioni che si possono verificare:
  • Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà: al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo;
  • Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona: al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo;
  • Fattura intestata esclusivamente a una persona che non sia proprietaria dell'immobile(es. genitore che paga la mediazione per conto del figlio che acquista): le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale ovvero quella nella quale il contribuente ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. 
E' importante inoltre specificare che, per quanto previsto dalla legge, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione anche se ha corrisposto la relativa provvigione al mediatore immobiliare. La detrazione non spetta inoltre se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. 
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, sempre nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari.         

Requisiti agenti immobiliari
E' importantissimo specificare che,per poter usufruire delle detrazioni, i mediatori che vi emettono fattura devono essere regolarmente iscritti all'ex ruolo mediatori in base alla legge n 39 del 1989; pertanto, come già scritto in un precedente articolo del mio blog, se avete  il dubbio che l'intermediario con cui vi state interfacciando non sia tale chiedete sempre che vi venga esposto il tesserino di abilitazione al ruolo, in questo modo vi metterete al riparo da brutte sorprese e ci darete anche una grossa mano ad eliminare l'abusivismo nel nostro settore!
Documenti da conservare
Al fine della detrazione fiscale conservate sempre la fattura che vi viene rilasciata dal mediatore immobiliare. Di seguito riepilogo nuovamente i termini per la detrazione:

  • la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
  • nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
  • se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario

Come sempre siamo disponibili presso i nostri uffici per consulenze e informazioni più specifiche in merito a questo ed ulteriori argomenti inerenti il panorama immobiliare

Un caro saluto
Christian Maisano
Agente e Consulente immobiliare
Uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1
Tel: 0331.02.08.45
sito: www.maisanoimmobiliare.it

Fonte: idealistanews

giovedì 9 marzo 2017

PREZZI COMPRAVENDITE E MUTUI: SITUAZIONE ATTUALE E TREND FUTURI

Il mercato immobiliare ha intrapreso la strada dell’uscita da una crisi molto lunga e si sta avviando verso una fase caratterizzata dalla stabilità dei prezzi e dall’aumento delle transazioni. Ma vediamo quali saranno i trend futuri.I segnali sono positivi: c’è desiderio di acquistare casa grazie alla fiducia ritrovata e ad un accesso al credito decisamente migliorato negli ultimi mesi e che dovrebbe confermarsi anche per il futuro.



I prezzi
Dal 2008 il trend dei prezzi è stato sempre negativo così come quello del numero delle transazioni effettuate.
Nei primi nove mesi del 2016 invece le compravendite residenziali in Italia hanno registrato un segno positivo (+20,4%) e questo grazie alla presenza dei prezzi più bassi e alla ripresa del mercato dei mutui.

Le previsioni su compravendite e prezzi
Le compravendite per il 2017 sono attese ancora in aumento (tra +6% e +8%) e questo trend interesserà tutte le realtà territoriali. Per quanto riguarda i prezzi ci si aspetta un leggero aumento (tra 0% e +2%) ma solo per le grandi città, mentre per quanto riguarda l'hinterland ed i piccoli paesi occorrerà aspettare il 2018.L’andamento dell’economia e dell’occupazione e il comportamento degli istituti di credito, che rimarranno comunque prudenti, contribuiranno a confermare o meno questo scenario di mercato. Scenario che vede nella consapevolezza “del reale valore dell’immobile” da parte di acquirenti e venditori ma soprattutto da parte dei professionisti del settore immobiliare, un elemento importante per il corretto funzionamento del mercato. 
Se ciò venisse confermato vorrebbe dire che la lunga crisi immobiliare qualcosa avrà probabilmente insegnato.
I mutui
Sul fronte mutui, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 35.732 milioni di euro nei primi nove mesi del 2016. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si registra un aumento delle erogazioni dei mutui pari a +26,8% e i volumi hanno quasi raggiunto il totale erogato in tutto il 2015. E’ quanto emerge dai dati riportati nel Bollettino Statistico IV-2016 pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Gennaio 2017.

Le previsioni sui mutui
Eccetto un lieve rallentamento nei mesi estivi, la domanda di mutui da parte delle famiglie è in crescita da tre anni e mezzo (e nel 2016 è aumentata del 15% rispetto all’anno precedente) e la Banca Centrale Europea continuerà a sostenere i finanziamenti a famiglie e imprese cosicché l’offerta relativa ai mutui continuerà a migliorare. I principali indici di riferimento dei tassi sono ancora a livelli molto bassi, riducendo in questo modo il costo dei finanziamenti e creando nuove opportunità per il mercato e soprattutto per le famiglie le quali potranno così veder realizzati i propri progetti.

In linea generale si può dunque affermare che le previsioni, a partire dal 2017, sono sicuramente positive e che l'abbassamento dei valori di mercato degli immobili ha comunque avuto un effetto positivo: quello di aumentare il volume delle transazioni rispetto ai primi anni di crisi; Pertanto come già detto sopra, la consapevolezza dei valori reali degli immobili da parte di venditori e acquirenti e la professionalità che dovranno sempre mantenere gli operatori di settore faranno si che le previsioni di cui sopra diventino futura realtà permettendo ad ognuno di realizzare il proprio progetto immobiliare che spesso si accompagna con il proprio progetto di vita.
Un caro saluto
CHRISTIAN MAISANO consulente immobiliare
Uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte: Idealista/news
Dati: Ufficio studi gruppo Tecnocasa

venerdì 27 gennaio 2017

CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO: L'AFFITTO VA RESTITUITO

CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO: QUALI SONO LE CONSEGUENZE?


Partiamo subito dicendo che un contratto di locazione non registrato è nullo e non ha alcun tipo di valore anche se c'è l'accordo tra le parti. Inoltre i canoni riscossi senza alcun tipo di dichiarazione , vanno restituiti.
Questo è quanto stabilito in una delle ultime sentenze della corte di cassazione.


OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La legge impone l'obbligo di registrazione dei contratti i locazione per contrastare l'evasione fiscale e per una tutela maggiore nei confronti dei contraenti, stabilendo inoltre che la validità del contratto è data dalla registrazione dello stesso.
Il proprietario ha l'obbligo di effettuare la registrazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione e di dare comunicazione di avvenuta registrazione all'inquilino. Sempre il proprietario dovrà inoltre occuparsi di fornire all'amministratore dello stabile il nominativo del nuovo inquilino al fine di consentire la corretta gestione delle incombenze condominiali.
E' sempre consigliato affidarsi ad una agenzia immobiliare per la locazione di un immobile, sarà poi quest'ultima ad occuparsi della registrazione del contratto sollevando i contraenti da qualsiasi preoccupazione in merito.
LA SENTENZA
Quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 25503/16 è che se il contratto di locazione non è registrato risulta nullo, pertanto il conduttore non è tenuto a pagare l'affitto.
IL CASO
I Giudici hanno accolto il ricorso di un inquilino, il quale era stato condannato a pagare il canone pur avendo un contratto non registrato da parte del proprietario in quanto i Giudici della corte di appello ritenevano il contratto solo inefficace ma non nullo.
La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza.
Vi è inoltre un altro caso dove la Suprema Corte ha considerato l'indebito oggettivo dato dal pagamento in nero dei canoni, pertanto qualora ci siano i presupposti può esserci il diritto al risarcimento del danno ed il diritto al pagamento dell'ingiustificato arricchimento.

Cari lettori, come avete potuto leggere le conseguenze che si possono creare da questo tipo di situazioni sono alquanto scomode.
Pertanto cercate sempre di affidarvi ad un professionista del settore il quale Vi accompagnerà durante il percorso della Vostra locazione, evitandovi così spiacevoli sorprese.
Se invece ritenete di essere in grado di locare il Vostro immobile da soli.....bhe.... allora fate sempre le cose in regola senza farvi abbagliare dalla luce di un finto risparmio che vi si ritorcerà contro in futuro..... come letto nelle precedenti sentenze.

Un caro Saluto
Christian Maisano consulente immobiliare
Tel. 0331.020845//e-mail: christian.maisano@gmail.com
Uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr.1
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte: Condominio on line

venerdì 14 ottobre 2016

TUTELARSI IN UN CONTRATTO D'AFFITTO: GUIDA PER IL PROPRIETARIO E PER L'INQUILINO

Quali sono i rischi che la locazione comporta? Di seguito vediamo come possono tutelarsi entrambe le parti.

I punti fondamentali del contratto d'affitto sono i diritti ed i doveri che stanno in capo a locatore(proprietario) e conduttore(inquilino) ovvero gli attori principali del contratto di locazione.
Vediamo nel dettaglio quali sono i possibili rischi che la locazione comporta e come possono tutelarsi inquilino e proprietario.
DOVERI DI PROPRIETARIO ED INQUILINO:
- Il proprietario: Il locatore ha il principale obbligo di consegnare al locatore una casa abitabile ed in buono stato, provvedendo alle riparazioni e alle ristrutturazioni necessarie e alle opere di manutenzione straordinaria (per esempio, il rifacimento del tetto, la sostituzione della caldaia) se necessarie. 
- L'inquilino: Il conduttore deve impegnarsi a pagare il corrispettivo pattuito secondo le modalità e i tempi citati nel contratto, facendosi, inoltre, carico della manutenzione ordinaria e restituendo, alla scadenza del contratto, l’immobile nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, salvo deperimento d’uso.
L'inquilino deve quindi gestire ed utilizzare l'immobile con la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia.

COME PUO' TUTELARSI IL PROPRIETARIO:

- Affidarsi ai servizi di un’agenzia immobiliare durante il processo di ricerca di un inquilino, la quale si occuperà di scremare e scegliere il giusto conduttore con tutte le verifiche del caso evitando alla proprietà qualsiasi problema nel corso della locazione;
- Conoscere l’inquilino, magari organizzando qualche incontro apposito e proponendogli con cortesia la compilazione di un breve questionario, così da avere un’idea più chiara della persona. Le domande devono riguardare la situazione familiare, la professione, gli interessi del possibile conduttore. Inoltre richiedere sempre una dichiarazione dei redditi recente, di modo da capire la possibilità di solvenza da parte del futuro inquilino. Se ti affidi ad un agente immobiliare professionale questo lavoro lo farà lui per te;
- Contattare, quando possibile, il precedente/attuale proprietario di casa del futuro inquilino per domandargli che tipo di esperienza e che rapporto hanno avuto, se si tratta di una persona puntuale nei pagamenti e in che condizioni mantiene la casa. Inutile dirvi che se il vecchio proprietario ha avuto qualsiasi tipo di problematica e non vede l'ora di mandarlo via , cercherà in tutti i modi di girare a voi l' "ospite indesiderato". Pertanto non utilizzate solo questo accorgimento senza aver prima verificato gli aspetti di cui al precedente punto;
- Richiedere tre mensilità di cauzione. Il proprietario tiene in deposito la somma di denaro con il diritto di trattenerla nel caso di mancati pagamenti e danni all’alloggio e con il dovere di restituirla quando rientra in possesso dell’immobile nello stato medesimo in cui l’ha consegnato e senza alcun danno, salvo il deperimento d’uso. In caso di danni all'immobile non causati dal deperimento d'uso la proprietà ha diritto a trattenere le somme in base al danno subito dall'immobile;
- Se l’affittuario non paga il canone nel termine concordato, il contratto può essere risolto. In questo caso, è consigliabile al proprietario che si rivolga a un avvocato concordando le modalità e le tempistiche per l’eventuale sfratto, in quanto é una procedura molto lunga e impegnativa. Evitare sempre il "fai da te".
COME PUO' TUTELARSI L'INQUILINO:
- Prima di firmare il contratto di affitto è bene conoscere con precisione tutte le caratteristiche dell’immobile ed è necessario averlo visionato con attenzione per verificare che sia in linea con le proprie esigenze. Bisogna, dunque, informarsi su riscaldamento, eventuali infiltrazioni o umidità, presenza del vicinato, spese condominiali, corretto funzionamento di arredamento, eventuali elettrodomestici ecc. Una volta firmato il contratto, vale la regola della presa visione con la relativa accettazione da parte dell’inquilino dello stato di fatto dell’immobile. Rivolgendovi ad un agente immobiliare provvederà lui stesso a mettervi a conoscenza di quanto elencato sopra;
- Fare attenzione a come viene redatto il contratto d’affitto. Clausole o patti non aventi forma scritta sono legalmente nulli. Rivolgendovi ad un agente immobiliare professionale eviterete questo rischio ed il rischio di eventuali rivalse future;
- Fare molta attenzione alla clausola relativa all'eventuale aggiornamento del canone: il contratto a canone libero prevede l’aggiornamento Istat annuale per una percentuale stabilita, mentre nel contratto con cedolare secca non è previsto alcun aggiornamento. Evitare assolutamente, a meno che non ci siano accordi espressi con la proprietà, le clausole di aggiornamenti a discrezione del proprietario;
- Nel caso in cui il proprietario voglia vendere l’immobile affittato, l’inquilino è obbligato ad accettare il cambio di proprietario, ma allo stesso tempo ha il diritto di rimanere nell’alloggio fino allo scadere del termine contrattuale. Questa è una domanda che mi fanno parecchi inquilini e qui vi do la risposta: non è legalmente possibile da parte del proprietario mandare via l'inquilino prima della scadenza del contratto in caso di vendita dell'immobile ma dovrà vendere l'immobile occupato dal conduttore ed il futuro acquirente deve sapere che comprerà un immobile occupato da un inquilino fino alla naturale scadenza del contratto. L’inquilino ha la possibilità di risoluzione anticipata, mentre il proprietario deve attendere la prima scadenza (4 anni nel classico 4+4), a patto che ovviamente si rispettino le clausole contrattuali;
In linea generale suggerisco sempre, per non incappare in spiacevoli sorprese e portare avanti la tua locazione nel migliore dei modi, di affidarti ad un agente immobiliare professionale il quale si occuperà di alleggerirti da tutte le incombenze di cui parlato sopra.
Un caro saluto
Christian Maisano                                                                                                                            agente e consulente immobiliare                                                                                   Uffici:Rescaldina(MI) via G. Mozzoni nr. 1                                                                                      Tel. 0331.020845
articolo visto su: idealistanews











venerdì 1 luglio 2016

5 MOTIVI PER AFFIDARSI A UN AGENTE IMMOBILIARE

Perché affidarsi ad un agente immobiliare?

In questo particolare momento storico , dove la crisi economica ha portato una restrizione nelle casse di ogni famiglia, la domanda di molte persone, le quali devono vendere o comprare casa, è la seguente:

" Per quale motivo dovrei pagare un agente immobiliare quando potrei risparmiare e fare tutto in autonomia? tanto c'è Internet o al massimo chiedo al mio commercialista o Geometra o professionista di fiducia che mi darà una mano e in qualche modo la risolvo!!" 

NIENTE DI PIU' SBAGLIATO!!

La vendita o l'acquisto di una casa è una cosa molto seria e prevede nella maggiorparte dei casi l'investimento dei risparmi accumulati in una vita di sacrifici; non sono ammesse dunque le diciture "tanto c'è internet" piuttosto che "in qualche modo la risolvo" ma il tutto deve essere seguito da un professionista del settore, una persona che sia sempre aggiornata sul mercato degli immobili e sulle relative leggi e che quindi non può essere rappresentato nemmeno dal geometra, dal commercialista o dal tuttologo di turno che fanno altri mestieri. L'unica persona che veramente ti può aiutare nel compiere la scelta giusta è l' AGENTE IMMOBILIARE, ovvero l'unica figura professionale abilitata e riconosciuta dallo stato per lo svolgimento dell'intermediazione immobiliare.
Di seguito ti riporto 5 buoni motivi per affidarsi ad un agente immobiliare:


1) L'Agente immobiliare professionale ti aiuta a valutare la Tua casa e a trovare il giusto prezzo per vendere in tempi consoni al momento di mercato. Questo non significa fornire valutazioni troppo elevate per portare a casa il famoso "incarico" e nemmeno fornire valutazioni troppo basse al fine di vendere in tempi molto brevi ma bensì significa fornire al tuo immobile il più probabile valore di mercato.....sarà poi il mercato stesso a darti le risposte che cerchi!

2) L'agente immobiliare organizza per te le visite all'immobile con le persone giuste e solo se sono interessate alla tua casa. Il tempo è il bene più prezioso e quindi bisogna utilizzarlo in maniera ponderata, inutile portare una miriade di persone a visitare una casa quando ne basterebbe una realmente interessata.

3) L'agente immobiliare verifica tutta la documentazione. Siamo dei professionisti dunque il nostro lavoro non deve essere quello degli apriporte. Ci occupiamo di verificare tutta la documentazione urbanistica e catastale , ad effettuare le visure su ogni immobile e verificare quindi che tutto sia in ordine ed in linea con quanto dichiarato dalle parti e con quanto prevede la legge, evitando così brutte sorprese.

4) L' Agente immobiliare ti segue in ogni fase della compravendita. Fin dal primo incontro fino alla firma del contratto definitivo non sarai mai da solo.

5) L'agente immobiliare ti riduce lo stress!! Si occupa di tutta le gestione della pratica lasciandoti il giusto tempo da dedicare a te ed alla tua famiglia.

Dunque se non vuoi incappare in spiacevoli inconvenienti e portare avanti il tuo acquisto o la tua vendita nel migliore dei modi ed in completa serenità affidati ad un professionista del settore abilitato!
Grazie
Buona giornata!

Christian Maisano
Agente e consulente immobiliare
Uffici: Rescaldina(MI), via G. Mozzoni nr. 1
Tel.: 0331.020845







martedì 17 maggio 2016

ACQUISTO PRIMA CASA: DAL 1 GENNAIO E' PIU' FACILE CAMBIARE ABITAZIONE

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: COSA PREVEDE LA LEGGE DI STABILITA' 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia di acquisto prima casa e relative agevolazioni. Tra le novità più importanti segnalo la seguente: è possibile acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa anche se si è ancora in possesso di un'altra abitazione già acquistata con tali benefici purché quest'ultimo immobile venga venduto entro 1 anno dall'acquisto di quell'altro.



Ad introdurre questa importante novità l'articolo 1 comma 55 della legge 208/15. Infatti con la nuova legge di stabilità è più facile cambiare casa in quanto il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con le agevolazioni (uno dei presupposti per acquistare con le agevolazioni prima casa) potrà essere realizzato in un secondo momento.

REGIME FISCALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
In caso di acquisto di immobile soggetto ad IVA l'agevolazione prevede il pagamento di un'aliquota ridotta  pari al 4%. Sono inoltre dovute le imposte di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa di Euro 200,00 ciascuna.
Nel caso invece di acquisto non soggetto ad IVA l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'imposta di registro sul valore catastale pari al 2% con il minimo di Euro 1000,00 oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50,00 ciascuna.

REQUISITI PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
I requisiti per poter ottenere le agevolazioni ad acquistare come prima casa rimangono i medesimi, e sono i seguenti:
- L'acquirente deve stabilire entro 18 mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile acquistato con i benefici oppure nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile. Se l'acquirente è un cittadino emigrato all'estero deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler portare la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto deve essere resa già nell'atto di acquisto stesso;
- Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un altro immobile nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso , abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal soggetto stesso o dal coniuge con le agevolazioni prima casa che si sono susseguite dal 1982 in poi.

CONCLUSIONI:
Ricapitolando, la principale novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 riguarda il fatto di poter acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa pur non avendo ancora venduto il precedente immobile che era stato acquistato usufruendo delle suddette agevolazioni, purché quest'ultimo venga venduto entro 1 anno dall'atto di acquisto del nuovo immobile.
Nel caso in cui non si realizzi questo presupposto ovvero il "vecchio" immobile non venga rivenduto entro 1 anno dall'acquisto di quello "nuovo" verranno applicate le imposte ordinarie con relativi interessi e sanzioni pari al 30% sulla differenza d'imposta.
In linea generale ritengo che questa norma va sicuramente a facilitare il percorso di chi vuole acquistare un immobile pur dovendo vendere il proprio, avendo però a disposizione un po' di tempo in più per la vendita e senza rischiare di perdere le agevolazioni. 
Questa ulteriore agevolazione unita al fatto di poter avere dei mutui con tassi al minimo storico rende questo periodo storico ottimale per chi vuole acquistare un immobile e realizzare così il proprio progetto di vita.

Un caro saluto
CHRISTIAN MAISANO
agente immobiliare
uffici: Rescaldina, via G. Mozzoni nr. 1
Telefono: 0331.020845 // 345.4073965
e-mail: christian.maisano@gmail.com
sito: www.maisanoimmobiliare.it

Fonte: idealista news




lunedì 5 ottobre 2015

NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER GLI IMMOBILI

Dal primo Ottobre è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE) per gli immobili, di seguito le principali novità.

A partire dal 1 Ottobre del 2015 è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica degli immobili che rappresenta una sorta di "carta di identità" energetica dell'edificio dove sono racchiuse tutte le caratteristiche energetiche dell'immobile.

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE
 Le classi energetiche non saranno più sette ma saranno dieci ed andranno sempre dalla A alla G con l'introduzione però di quattro livelli relativi alla classe A che sarà da A1 ad A4.
La valutazione prenderà in considerazione diversi aspetti che possiamo così riassumere:
- fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- qualità dell'involucro edilizio dell'edificio;
-  climatizzazione estiva.

CHI RICHIEDE L'APE E QUAL'E' LA DURATA?
 L'obbligo di richiedere l'attestato di prestazione energetica è a carico del proprietario oppure del costruttore in caso di nuova costruzione o ristrutturazione e deve essere rilasciato a cura di tecnico abilitato.
L'attestato di prestazione energetica ha , come quello precedente, una durata di dieci anni, tranne nel caso in cui l'immobile venga sottoposto a interventi di ristrutturazione o riqualificazione che vanno a modificare l'efficienza energetica, in questo caso sarà necessaria la redazione di un nuovo attestato.

SANZIONI
In caso di rilascio di attestazione non veritiera il professionista che l'ha redatta è punito con una sanzione che va da € 700,00 ad € 4200,00.
Se invece l'inadempienza è da parte del proprietario o del costruttore la sanzione parte da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 18.000,00.
Se invece l'attestazione manca in caso di vendita o locazione dell'immobile la sanzione applicata va da € 3.000,00 ad € 18.000,00 per il proprietario e da € 300,00 a € 1800,00 per il venditore a cui è stata affidata la vendita.

Inutile dire che, nello scenario attuale, l'APE diventa uno strumento fondamentale per ogni abitazione, soprattutto nel caso in cui si voglia vendere o affittare il proprio immobile. Senza considerare le sanzioni applicate che , in caso di inadempienze, potrebbero comportare un conto molto salato per chi le commette.
Dunque è necessario e fondamentale , come da qualche anno a questa parte, che il proprietario dell'immobile si applichi al fine di trovare un tecnico ABILITATO per la redazione dell'attestato, onde evitare spiacevoli e salate sorprese.

Per approfondimenti potete contattarmi presso l'ufficio di Rescaldina via Mozzoni nr. 1 oppure telefonicamente al numero 0331.020845.

Una buona giornata.
Christian Maisano
agente immobiliare
www.maisanoimmobiliare.it

fonte: quifinanza.it , centro studi CGN


lunedì 15 giugno 2015

IMU E TASI: COME SI CALCOLANO

Pagamento IMU e TASI, vediamo come si calcolano ed i relativi coefficienti.

Il 16 Giugno è il termine ultimo per il pagamento di Imu e Tasi e la modalità di calcolo è la stessa per entrambe le imposte: si parte dalla base imponibile, rivalutata con il coefficiente, a cui si applicano le aliquote stabilite dai comuni. La base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile.
L'aliquota massima arriva ad un massimo del 3 per mille(se prima casa) per la Tasi  e del 10,6 per mille per l'Imu(sempre se prima casa).
La normativa aveva stabilito che la somma tra le due  non poteva superare il massimo dell'aliquota già esistente relativa all'imposta municipale unica, in semplici parole se l'Imu vigente nel comune di residenza dovesse essere al massimo , la Tasi dovrebbe essere annullata.
In realtà non è così per via di un decreto legge che ha innalzato il massimo esborso all'11,4 per mille (come sempre solo agevolazioni per i contribuenti!).

BASE IMPONIBILE IMU E TASI:
La base imponibile per entrambe le imposte è la rendita catastale che va recuperata sul contratto di acquisto oppure facendo una visura catastale del Vostro immobile. La rendita viene poi rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile.

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE :
Per i fabbricati di gruppo A nel caso di abitazioni ed i fabbricati di categoria C/2 , C/6 e C/7 il coefficiente è pari a 160. Per quelli di categoria B,  C/3, C/4 e C/5 il coefficiente è pari a 140.
Per la categoria D/5 e A/10 il coefficiente è 80.
Per le categorie D(escluso D/5) e C/1 il coefficiente è pari a 65.
Anche la categoria la trovate sul contratto di acquisto dell'immobile oppure su una visura catastale dello stesso.

ALIQUOTE E DETRAZIONI:
Sui valori ottenuti dal calcolo  si applicano poi le aliquote e le detrazioni stabilite da ogni comune.
Se l'amministrazione municipale non ha emesso delibere variando i parametri, si può dividere per due quanto pagato nel 2014, sempre che non sia variata la propria condizione per l'accesso alle detrazioni e che non si sia entrati in possesso dell'immobile ad anno in corso(in questo caso bisognerà dividere gli importi per dodici mensilità e pagare solo quelle di cui si è usufruito). Questo per quanto concerne l'acconto, in quanto l'aggiornamento potrebbe arrivare prima del conguaglio ed i comuni hanno tempo fino al 21 di Ottobre.

Per ulteriori chiarimenti a riguardo non esitate a contattarmi al numero 0331-020845 oppure potete passare presso i miei uffici di Rescaldina via Giuseppe Mozzoni nr. 1.

Un saluto.
Christian Maisano
Agente e Consulente immobiliare
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte articolo: idealista . it news


lunedì 25 maggio 2015

AVETE DEGLI ANIMALI IN CASA? DI SEGUITO I BENEFICI FISCALI!

ECCO I BENEFICI FISCALI PER CHI HA ANIMALI IN CASA

Essere amanti degli animali e della loro compagnia è un piacere personale  e può esserlo anche sul piano fiscale.
La legge prevede infatti di scontare dall' irpef  il 19% delle spese sostenute per le cure veterinarie prestate a gatti, cani ed animali da compagnia in genere.
In fase di dichiarazione dei redditi è dunque molto importante sapere a quali detrazioni si ha diritto per il possesso e la conseguente assistenza dei propri animali domestici.

La detrazione è possibile entro un limite di spesa di Euro 387,34 con una franchigia di € 129,11 ed il limite complessivo comprende sia le prestazioni del medico veterinario che l'acquisto degli eventuali farmaci.
Nella pratica chi spende fino a € 129,11 non ottiene alcun beneficio fiscale, chi spende 387,34 € può detrarre il 19% di 258,23 € ( limite di spesa - franchigia).

La detrazione spetta ovviamente per le spese relative ad animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva .
Non spetta invece per gli animali detenuti illegalmente o per allevamento , consumo alimentare e per quelli utilizzati per attività illecite.

Per ulteriori approfondimenti a riguardo potete contattarmi al numero 0331-020845 oppure potete passare a trovarmi presso i miei uffici in Rescaldina, via Giuseppe Mozzoni nr. 1.
Un saluto.
Christian Maisano
agente immobiliare.
www.maisanoimmobiliare.it

Fonte articolo: www.quifinanza.it



lunedì 23 marzo 2015

IMMOBILE ACQUISTATO CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: E' POSSIBILE AFFITTARLO?

IMMOBILE ACQUISTATO COME PRIMA CASA: SI PUO' AFFITTARE SENZA PERDERE I BENEFICI FISCALI?

Uno dei primi pensieri che preoccupa il proprietario di casa che acquista un immobile riguarda l'eventuale perdita delle agevolazioni usufruite per acquistare come prima casa in caso di locazione dell'immobile stesso.
A questo dubbio ha risposto però l'agenzia delle entrate, che ha chiarito che il contribuente può conservare i benefici sempre e quando si tratti del " primo acquisto".

Vediamo nel dettaglio la risposta rilasciata dall'agenzia delle entrate.
L'agenzia delle entrate con la circolare nr. 1/E del 2 Marzo 1994 è intervenuta sulla questione dichiarando che il contribuente che acquista un immobile e che usufruisce delle agevolazioni come prima casa può locarlo in un momento successivo senza decadere dalle agevolazioni stesse in quanto la locazione dell'immobile non comporta la perdità della proprietà dell'immobile stesso.
E' importante altresì segnalare però che , secondo alcuni uffici della agenzia delle entrate, la mancata perdita dei benefici avviene solo nel caso di "primo acquisto con le agevolazioni prima casa". 
Ciò significa che nel caso di acquisto con agevolazioni e successiva locazione non si perdono le agevolazioni ma se il primo immobile acquistato  viene venduto e ne viene riacquistato un altro, sempre con agevolazioni prima casa questo non potrà venire locato in quanto, risultando come secondo acquisto, comporterebbe la perdita delle agevolazioni ottenute.
Per ulteriori informazioni e/o dubbi non esitate a contattarmi o passate presso il nostro ufficio.
Un saluto.
Christian Maisano agente immobiliare
ufficio: Via G. Mozzoni nr.  1 20027 Rescaldina(MI)
Tel. 0331-020845

Articolo visionato su:  IDEALISTA NEWS

lunedì 16 marzo 2015

LE IMPOSTE DA PAGARE SULL'ACQUISTO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CASA

Acquisto di un immobile , quali sono le imposte da pagare in caso di prima e seconda casa?

Chi si accinge ad acquistare un immobile dovrà far fronte oltre al prezzo da corrispondere per l'acquisto dello stesso a tutta una serie di costi e imposte che variano a seconda del tipo di acquisto (prima o seconda casa) e del tipo di venditore( società, privato o società di costruzioni).



Di seguito vi presento un riassunto delle imposte da pagare nel caso di acquisto di immobile:
- ACQUISTO PRIMA CASA:
  • da privato: imposta di registro 2% sul valore catastale, imposta ipotecaria € 50,00 imposta catastale € 50,00;
  • da impresa costruttrice non esente iva: 4% IVA sul valore dichiarato , imposta di registro fissa € 200,00 , imposta ipotecaria fissa € 200,00 , imposta catastale fissa € 200,00 ;
  • da impresa costruttrice esente iva : imposta di registro 2% sul valore catastale, imposta ipotecaria fissa € 50,00 , imposta catastale fissa € 50,00 .
- ACQUISTO SECONDA CASA:
  • da privato: imposta di registro 9% sul valore catastale , imposta ipotecaria € 50,00 , imposta catastale € 50,00 ;
  • da impresa soggetta IVA : 10% IVA o 22% se immobile di lusso; imposta di registro, ipotecaria e catastale € 200,00 ciascuna;
  • da impresa esente a IVA: Imposta di registro 9%, imposta ipotecaria e catastale € 50,00 ciascuna.
In merito all'acquisto da impresa è da specificare che l'acquisto è soggetto ad IVA se l'impresa è quella costruttrice e vende entro i primi cinque anni dalla data di ultimazione lavori oppure anche dopo i cinque anni ma solo se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a IVA.

Se avete qualsiasi dubbio o per una consulenza senza impegno non esitate a contattarmi.
Un caro saluto.
Christian Maisano agente e consulente immobiliare
uffici: Via Mozzoni nr. 1 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331-020845

articolo visto su : idealista news